Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge estende alle persone singole e alle coppie conviventi la possibilità di accedere all'adozione di minori.
      I cambiamenti che si sono verificati all'interno della società, nonostante le posizioni più retrive che tendono a minimizzarne la radicalità, sono più profondi di quanto non appaia dal dibattito politico pubblico. Genitori che formano famiglie di fatto con figli, genitori separati o divorziati i cui figli legittimi sono allevati da un solo genitore, genitori single che hanno perduto il coniuge o il convivente, o ancora, genitori che hanno avuto un figlio senza convivere con alcuno, sono tutti casi ampiamente diffusi. E altrettanto diffusa è la loro accettazione non solo da parte di coloro che vivono la propria vita in una prospettiva laica, ma anche da gran parte dei cittadini che si ispirano ai valori cattolici.
      L'omosessualità di uno dei due coniugi è causa di scioglimento del matrimonio. In questi casi, per l'affidamento dei figli, l'omosessualità di un genitore non deve essere ragione di esclusione dall'affidamento, tranne nel caso in cui l'orientamento sessuale del genitore sia elemento di disturbo del carattere e di squilibrio della personalità. Infatti, le capacità genitoriali della persona non esistono in funzione del suo orientamento sessuale. Un genitore che vive la propria sessualità con tranquillità e consapevolezza può trasmettere al figlio affetto, serenità ed equilibrio.

 

Pag. 2


      Tutte queste situazioni rappresentano in se stesse un avanzamento dei costumi e della morale in tema di famiglia e di genitorialità, ridefinendo l'ambito delle relazioni parentali. Da ciò deriva la necessità, fuori da qualsiasi pregiudizio per così dire «ideologico», di aggiornare la normativa vigente allargando la possibilità di adozione di minori ai singoli e alle coppie conviventi, anche indipendentemente dall'orientamento sessuale di questi soggetti. Quando si devono fare delle scelte per garantire a un minore un'educazione e una formazione equilibrata, non possono utilizzarsi regole astratte, che prescindono da una valutazione del singolo caso. In ogni genitore deve essere ricercata la capacità di trasmettere affetto, maturità ed equilibrio. Le regole, dunque, devono prima di tutto rendere applicabile in concreto il principio della maternità e della paternità responsabile che si ispira a tali criteri. L'esclusione pregiudiziale di una fascia di cittadini, che hanno comunque i requisiti previsti dalla legge, non è che un inutile ostacolo alla realizzazione dell'«interesse del minore», ovvero il principio che sta alla base della giurisprudenza in materia di adozioni.
      Va detto inoltre che l'orientamento che le proponenti intendono dare alla legislazione vigente in materia di adozioni non mette in discussione sul piano applicativo il principio dell'«interesse del minore». Resta, infatti, competenza del tribunale per i minorenni, supportato da assistenti sociali e da psicologi, secondo la procedura in vigore, la decisione definitiva riguardo all'adozione in base alla valutazione dei requisiti soggettivi di coloro che si propongono come adottanti.
      Anche la nuova Convenzione europea sull'adozione dei minori, la cui bozza è stata recentemente presentata a Strasburgo da alcuni europarlamentari insieme a Maud de Boer Buquicchio, vice segretario generale del Consiglio d'Europa, estende la possibilità di adottare ai single e alle coppie eterosessuali non sposate e apre anche, pur lasciando la discrezionalità ai singoli Stati, questa possibilità alle coppie dello stesso sesso, in linea con la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato la Francia per aver discriminato una donna per il suo orientamento sessuale. Il nuovo documento è la revisione in chiave innovatrice della Convenzione europea sull'adozione dei minori approvata nel 1967 (ratificata con la legge n. 357 del 1974). Il testo sarà presentato al Comitato dei ministri del 5-6 maggio 2008 per la firma e successivamente aperto alla ratifica dei Paesi membri del Consiglio d'Europa.
      L'obiettivo della nuova Convenzione europea sull'adozione dei minori è armonizzare le leggi nazionali, dando regole minime per l'adozione, e individuare standard che vadano incontro alle nuove esigenze sociali in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
      L'allargamento della platea degli adottanti risponde, infine, anche all'esigenza di ridurre l'inserimento, peraltro molto costoso per lo Stato, dei minori in case famiglia che, nell'interesse prioritario dei ragazzi deve rimanere, a parere delle proponenti, l'ipotesi residuale.
      La presente proposta di legge anticipa dunque le linee della nuova Convenzione europea sull'adozione dei minori riprendendone gli aspetti principali. Essa consta di un unico articolo che, novellando, laddove necessario, gli articoli della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, estende la possibilità di adottare alle persone libere di stato o conviventi, indipendentemente dal loro orientamento sessuale.
 

Pag. 3